IL TRIBUNALE Nel procedimento penale in fase di indagini preliminari a carico di Scherlin Franz nato a Castelrotto il 6 febbraio 1952, residente a Merano, Camera Federico nato a Torre Annunziata l'8 settembre 1945, residente a Roma e Tangorra Gaetano nato a Triggiano il 20 agosto 1939, residente a Castelfidardo. Nel settembre 1992 la guardia di finanza inviava alla procura della Repubblica di Campobasso un ponderoso rapporto denunziando un gruppo di persone in relazione a complesse vicende di prestiti usurari e di finanziamenti-truffa, che erano culminati in un attentato a scopo estorsivo. Il procuratore della Repubblica di Campobasso, rilevato che dagli atti emergevano elementi per ritenere che un gruppo di indagati si fosse associato in Bolzano per organizzare una serie di truffe mediante fittizie societa' di finanziamento e uso ripetuto di titoli falsi, trasmetteva parte dell'indagine alla procura della Repubblica di Bolzano. I soggetti denunziati e sopra indicati, sono tutti pluripregiudicati. Il p.m. interrogava uno degli indagati, il quale gli assicura di essere innocente, e poi ascoltava alcuni testimoni gravitanti attorno allo Scherling e che confermavano come questi stesse svolgendo traffici ben poco chiari; dopo di cio', senza svolgere altra istruttoria, ne' in merito al reato di associazione per delinquere, ne' in merito all'esistenza di altri reati (truffe, falso) chiedeva l'archiviazione della denunzia della guardia di finanza. Questo g.i.p. ritiene (a torto od a ragione) che ricorrano gli estremi per indicare al p.m. la necessita' di svolgere ulteriori specifiche indagini e all'uopo dovrebbe fissare l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 409 del c.p.p. Sorge pero' il seguente problema: il g.i.p. dovrebbe ordinare al p.m. di svolgere intercettazioni telefoniche, di eseguire perquisizioni domiciliari e sequestri di documenti, di sentire altri testimoni e parti offese, vale a dire di svolgere un'istruttoria come arte e diligenza insegnano; purtroppo pero' trattasi di quelle attivita' d'indagine cosiddette "a sorpresa" che perderebbero ogni significato se gli indagati venissero avvertiti in anticipo della loro effettuazione; cosa purtroppo inevitabile se il g.i.p. deve ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione del caso. Al di fuori del caso concreto, il problema e' il seguente: e' ragionevole che il nuovo codice di procedura penale, dopo aver stabilito il massimo riserbo sullo svolgimento delle indagini, dopo aver stabilito che l'indagato deve essere tenuto il piu' a lungo possibile all'oscuro delle indagini (art. 335, terzo comma), salvo che occorra la presenza del suo difensore, poi, per il solo fatto che il p.m. decida di archiviare gli atti, magari per sbaglio, magari per favorire un imputato, magari per insabbiare un caso (sia ben chiaro che queste ipotesi nulla hanno a che fare con il caso in esame in cui non vi e' il minimo dubbio sulla correttezza del p.m.) preveda che gli atti vengano portati a conoscenza degli imputati e che essi siano messi in condizione di impedire ogni attivita' di indagine "a sorpresa". A parere di questo g.i.p. la risposta non puo' che essere negativa: la situazione delineata e' assolutamente irragionevole poiche' fa dipendere la sorte di un processo da una decisione del p.m. che, nella quasi totalita' dei casi, produce un danno irrimediabile; il controllo del g.i.p. sull'operato del p.m. diventa quindi una mera formalita' inutile che non puo' rimediare al danno fatto. E' inoltre irragionevole poiche' non si vede il motivo per cui l'indagato (che magari ignora persino la pendenza dell'indagine) deve poter interloquire sui metodi di indagine a suo carico| I diritti dell'indagato sono gia' garantiti piu' che a sufficienza dalla norma che pone un limite temporale alle indagini preliminari. Si pensi, tanto per fare un esempio limite, al caso del p.m. che non voglia credere alle dichiarazioni di un pentito e chieda l'archiviazione degli atti: il g.i.p. dovrebbe convocare il capo mafia accusato per discutere delle dichiarazioni del pentito, il quale si troverebbe senza la protezione prevista dalla legge e potrebbe essere eliminato| Non vi e' dubbio quindi, a parere di questo g.i.p. che l'art. 409 del c.p.p. sia incostituzionale perche' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, secondo regole gia' affermate dalla Corte costituzionale (cfr. ad es. sent. 3 giugno 1992, n. 255): con l'art. 3 poiche' fa dipendere la sorte di un processo solo dal modo in cui il p.m. imposta un'indagine, senza possibilita' di un sostanziale ed efficace controllo del giudice; con l'art. 24 poiche', per lo stesso motivo, limita il diritto dello Stato a perseguire i rei; con l'art. 112 poiche' riduce l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale ad un mero fatto formale. La questione e' sicuramente rilevante nel caso in esame in cui e' evidente la necessita' di indagini "a sorpresa". Al riguardo si potrebbe obiettare che nel momento in cui questo g.i.p. rinvia il problema alla Corte costituzionale, deve notificare l'ordinanza alle parti e quindi si trova anch'egli costretto, per altra via, a portare a conoscenza degli indagati cio' che essi dovrebbero ignorare. Cio' pero' non puo' incidere sulla rilevanza della questione poiche' altrimenti si dovrebbe concludere che vi sono delle questioni di costituzionalita' che sul piano pratico non possono essere mai sollevate e si dovrebbe anche pervenire ad un sospetto di costituzionalita' della norma che regola i giudizi costituzionali, la' dove ha posto un concetto di rilevanza che ha consentito un'interpretazione cosi' restrittiva, di tal che vi sono infinite questioni che sarebbe opportuno sottoporre alla Corte costituzionale, ma non si riesce a farlo poiche' cio' richiederebbe l'instaurazione di un apposto giudizio o perche' si creerebbero situazioni paradossali (si pensi al caso del giudice che volesse impugnare una norma che impone obbligatoriamente la custodia cautelare; egli, per tutelare il diritto dell'imputato, dovrebbe sospendere il processo e lasciarlo in carcere fino alla decisione della questione).